Fondo pensione, i vantaggi per le aziende
Non dimentichiamo che la gestione del Fondo Pensione prevede vantaggi e incentivi per le aziende!!
Nel mio precedente articolo sul tema della previdenza complementare: “Fondi pensione, che fare?” ( https://kairoscoach.it/fondi-pensione-che-fare-lallungamento-dellaspettativa-di-vita-ha-prodotto-un-gap/ ) tento di rendere il più possibile chiaro che:
la libera scelta da parte dei lavoratori di destinare il proprio TFR in un fondo pensione, comporta importanti vantaggi economici e fiscali
- sia in fase di accumulo
- sia in fase di liquidazione.
Questa scelta toglie di fatto la possibilità per le aziende con meno di 50 dipendenti di autofinanziarsi, usufruendo della liquidità derivante dal TFR maturato.
Non vanno dimenticate, comunque, le misure compensative previste dall’articolo 8 del DL 30/9/2005, n. 203 (vedi nota 2) volte a riequilibrare tale mancanza.
Deducibilità
Nella riforma della previdenza integrativa del 2005 (dlgs n. 252/2005 vedi nota 3), è prevista la deducibilità dal reddito d’impresa.
Tale deducibilità ammonta ad un importo pari al 4% del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari.
Per le imprese con meno di 50 addetti tale importo è elevato al 6%.
Esonerabilità
La legge n. 297 del 1982 ha istituito il “Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto” allo scopo di tutelare i lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro.
Tale fondo viene alimentato dagli stessi datori di lavoro con un contributo dello 0,20% della retribuzione imponibile.
Una delle misure compensative consiste nell’esonero del versamento, ferma restando l’applicazione del contributo previsto ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 27/1/1992 n. 80
Riduzione del costo del lavoro
Un’ulteriore misura compensativa si basa sulla riduzione del costo del lavoro attraverso la riduzione degli oneri impropri.
Essa è correlata all’ammontare del TFR conferito alla pensione complementare nella misura dello 0,28%.
Esonero della rivalutazione obbligatoria
Sempre secondo la normativa 252/2005, il TFR deve essere rivalutato dell’1,5% più lo 0,75% dell’inflazione annua.
Con la destinazione al fondo pensione complementare il datore di lavoro non deve riconoscere gli interessi che maturano sul TFR.
Interessi che vengono riconosciuti dal fondo pensione stesso.
Un esempio concreto
La ditta #SENZAPENSIERI ha assunto 15 dipendenti ai quali paga 2.000,00€ lordi mensili cadauno, cioè 30.000,00€ totali.
Tenendo conto che il TFR è pari al 6,91% dello stipendio lordo, annualmente questa azienda deve versare 26.949,00€
[=(30.000,00*6,91%)]*13].Ipotizziamo che la stessa voglia approfittare dei tanti vantaggi normativi, anche considerando che il TRF versato a fondo pensione complementare non partecipa all’imposizione fiscale.
Quindi:
- deduzione fiscale → 6% = 617,00€
- esonero dal fondo di garanzia → 0,2% = 4,00€ mensili per ciascun dipendente
- 4,00€*13*15 = 780,00€
- esonero della rivalutazione obbligatoria → 1,50€ + 0,75% dell’inflazione (la media ponderata dell’inflazione negli ultimi 20 anni è del 1.5% ) quindi
- 5% + 1,5% = 3,0% → 26.949,00€*3,0% = 808,00€
TOTALE
3.205,00€ di risparmio annuo
[2] https://www.inps.it/circolari/Circolare%20numero%204%20del%2014-1-2008.htm
[3] https://www.covip.it/sites/default/files/notizie/A016Decreto-252.pdf
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articolo di Silvia Garbari